Come si vota. I voti espressi solo per il candidato uninominale verranno infatti ripartiti fra tutte le liste che lo sostengono.
Come si vota con la nuova legge elettorale (Legge 3 novembre 2017, n. 165) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 264 dell’11 novembre 2017 ed introduce le modifiche al sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Con questa legge 1/3 dei seggi vengono assegnati nei collegi uninominali, dove vince il candidato che ottiene un voto più degli altri, mentre i restanti 2/3 dei seggi vengono assegnati in modo proporzionale a tutte le liste che superano una determinata soglia.
La novità di questa legge elettorale consiste nella ripartizione dei voti espressi solo per il candidato uninominale a tutte le liste che lo sostengono, attraverso un complicato meccanismo di calcolo così elencato nell’articolo 1, comma 25, lettera c) :
“L’Ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all’articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l’Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosi’ ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi.”
Quindi, secondo la nuova legge elettorale, se c’è un totale di 150.000 voti espressi per tutte le liste che sostengono il candidato e 10.000 voti espressi barrando solo il nome del candidato uninominale, occorre dividere il primo dato per il secondo ottenendo 15 come quoziente di ripartizione. A questo punto basta dividere per 15 i voti ottenuti da ciascuna lista è la parte intera del risultato rappresenterà la parte dei 10.000 voti assegnata a quella lista. Se al termine di questa ripartizione restano ancora alcuni seggi da assegnare, questi vengono ripartiti tra le liste che hanno ottenuto i resti più alti delle divisioni.
Questa operazione viene esemplificata nello schema sottostante:
Naturalmente questa ripartizione non viene effettuata per i candidati sostenuti da una sola lista, perché tutti i voti espressi solo per il candidato uninominale vengono automaticamente assegnati all’unica lista che lo sostiene.
Per il voto da esprimere sulle schede per l’elezione di Camera e Senato è bene ricordare quindi che:
- se si barra con una croce sia la lista, sia il candidato, il voto viene regolarmente assegnato ad entrambi;
- se si barra con una croce solo la lista, il voto viene regolarmente assegnato sia alla lista, sia al candidato sostenuto da quella lista;
- se si barra con una croce sia la lista, sia i nomi dei candidati plurinominali, il voto viene regolarmente assegnato sia alla lista, sia al candidato sostenuto da quella lista;
- se si barra con una croce solo il candidato, il voto viene assegnato al candidato e verrà poi ripartito tra le liste che lo sostengono secondo il metodo di ripartizione che abbiamo illustrato;
- se si barra con una croce sia una lista, sia un candidato che non è sostenuto da quella lista il voto è nullo; non è previsto infatti il voto disgiunto, consentito invece per l’elezione del Sindaco e del Presidente della Giunta regionale.